Regolamento di
condominio
Regolamento
condominiale dello stabile sito in ……………………………,
via
……………………………, n. ……
Art.1. Parti comuni. Sono di proprietà ed uso
comune a tutti i condomini i locali, le cose, gli impianti
dell’edificio
che, in base ai contratti di acquisto, non risultino di proprietà individuale.
In particolare sono comuni: il suolo su cui sorge l’edificio, il sottosuolo, le
fondamenta, i muri maestri, i giardini, le scale, i locali per il riscaldamento
centralizzato, gli androni, ….………………...
Art.2. Ripartizione spese. La quota di
comproprietà di ciascun condomino è in
proporzione al valore della sua proprietà individuale espressa in millesimi di
cui alla tabella allegata sotto la lettera A. Tale tabella è applicata per il
computo delle maggioranze nell’Assemblea condominiale e per la ripartizione
delle spese del condominio. Fanno eccezione:
- le spese per il riscaldamento che vengono
ripartite tra i condomini in base alla tabella allegata sotto
la lettera B.
- le spese per la manutenzione ordinaria
degli ascensori che vengono ripartite tra i condomini in base
alla tabella allegata sotto la lettera
C.
- ………………………..…..
- Nessun
condomino può rinunciare ai propri diritti di comproprietà sulle cose
comuni né può sottrarsi
alla contribuzione delle spese per la
gestione e manutenzione delle stesse.
Art.3. Uso delle parti comuni. E’ vietato in modo
tassativo occupare gli spazi comuni in qualunque modo, stendere biancheria
fuori dai balconi o nelle parti comuni,
parcheggiare e lavare automezzi nelle parti comuni antistanti i box,
……………………………………………………………………………………
Art.4. Uso delle proprietà individuali. Le singole
unità immobiliari possono avere la destinazione di
abitazione,
uffici e studi professionali. Sono vietate le destinazioni a sedi di
associazioni, ritrovi, sale da gioco, ……………………….. Nelle proprietà individuali è
vietato il sovraccarico eccessivo e l’uso di apparecchi sonori oltre
l’ordinaria tollerabilità particolarmente oltre le ore 22 e prima delle ore 8.
E’
altresì vietata qualsiasi attività dei condomini che sia incompatibile con la
sicurezza, il decoro e la tranquillità degli altri condomini, …………………………………….
Art.5. Organi. Gli organi del condominio sono
l’amministratore, l’assemblea dei condomini e il consiglio dei condomini.
Art.6. Amministratore. L’amministratore è nominato
dall’Assemblea dei condomini entro il ………… di ogni anno. Egli ha tutte le
attribuzioni previste dalla legge. In particolare deve eseguire le
deliberazioni dell’Assemblea, controllare l’osservanza del Regolamento di
condominio, rappresentare il condominio nelle liti giudiziarie riguardanti le
parti comuni e il rispetto del Regolamento, redigere e presentare all’Assemblea
per le relative deliberazioni, per ogni esercizio amministrativo che si chiude
il …………………, il bilancio preventivo con indicazione delle quote individuali di
ogni condomino e il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso entro ………..
giorni dal termine di ogni esercizio amministrativo.
Art.7. Assemblea. Per la costituzione
dell’Assemblea, composta unicamente dai titolari del diritto di proprietà e di
altri diritti reali delle proprietà immobiliari che compongono il condominio, e
la validità delle deliberazioni vengono applicate le norme di legge previste
dal c.c. Ogni condomino può delegare per iscritto un altro condomino a
rappresentarlo in Assemblea.
L’Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro ……… giorni dal
termine dell’esercizio e ogni volta che l’amministratore ne ravvisi la
necessità. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita
almeno ………. giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio del
condomino. L’Assemblea elegge un Presidente per la verifica della validità
della seduta e per il coordinamento della discussione. L’Amministratore in
funzione di segretario redige il verbale che deve essere inviato con lettera
raccomandata ai singoli condomini entro ……… giorni dalla riunione.
Art.8.
Consiglio dei condomini. Il Consiglio dei condomini, composto da …. membri
eletti dall’Assemblea, ha funzioni consultive nei confronti dell’amministratore
e coadiuva lo stesso nella esecuzione delle delibere, può inoltre sostituire
l’Amministratore in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art.9. Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente Regolamento valgono le norme di legge del codice civile.
Tabelle
A, B, C, omissis