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PMI : Le dimensioni dell'impresa

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Cosa significa - in pratica - la definizione PMI (Piccola e Media Impresa)?

L'abbreviazione PMI è diffusa soprattutto nell'Unione Europea e nelle organizzazioni internazionali, quali la Banca mondiale e le Nazioni Unite; inoltre ciascuno stato membro dell'UE ha tradizionalmente utilizzato una propria definizione di PMI.

Con l'art. 2 del Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, l'Unione Europea ha uniformato il concetto di PMI dandone una definizione dimensionale che viene applicata in tutti gli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2005. Tale definizione risulta particolarmente rilevante poiché individua il significato di micro, piccola e media impresa che è la ripartizione in cui i vari Stati UE raggruppano, dal punto di vista dimensionale, l’impresa per la determinazione della qualifica aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive.

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 ha recepito, a livello nazionale, quanto definito dalla Commissione Europea, introducendo nel nostro Paese i nuovi parametri finalizzati alla determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività imprenditoriali, che si applicano alle imprese di tutti i settori produttivi.

L’impresa può quindi essere così definita:

   micro impresa - 1) meno di 10 occupati e, 2) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) o, in alternativa, un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro;
   piccola impresa - 1) meno di 50 occupati e, 2) un fatturato annuo, o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
   media impresa - 1) meno di 250 occupati e, 2) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o, in alternativa, un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nelle tre tipologie i due requisiti sub 1) e 2) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere.

Se un'impresa, alla data di chiusura dell’esercizio, verifica di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie sopra esposte perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento dei limiti descritti avviene per due esercizi consecutivi. Ove ci si trovi di fronte ad un’impresa di nuova costituzione, ancora in fase di esercizio del primo periodo di attività, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Gli effettivi occupati nell’impresa

Tale criterio tiene in considerazione il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

   i dipendenti;
   le persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;
   i proprietari-gestori;
   i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi; non viene inoltre presa in considerazione la durata dei congedi di maternità o parentali. Gli effettivi sono espressi in ULA (Unità Lavorative Anno); i dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere considerati nei conteggi in frazioni di unità.

Fatturato annuo e totale di bilancio

Il fatturato annuo deve essere considerato calcolando quanto l’impresa ha ricavato durante l’anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi e non deve prendere in considerazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette. Il bilancio generale annuo si riferisce al valore degli elementi attivi dell’impresa: immobilizzazioni, magazzino, crediti, ecc...
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza

   Regolamento CE 25 febbraio 2004 n.364
   Decreto Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005


 
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