VII. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ - Studio Pagnotta Giuseppe Dottore Commercialista

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VII. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

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VII. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ
Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato. Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
a) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
b) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
c) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
d) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
- per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro;
- per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
Casi particolari: in caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti.
Qualora un contribuente subentri in un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi e dei ricavi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra.
e) occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:
a)riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello "F24" (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;

ATTENZIONE

L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto).
Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.
• semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
• liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);

ATTENZIONE

Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).
Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.
c) non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;
d) assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi cap. VIII): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);
e) concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche (vedi anche cap. VIII): ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.
Durata e comunicazione dell'opzione

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello (riportato in Appendice):
• in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
• entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio" - vedi capitolo VIII).


REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE IMPRESE


 

contribuenti ammessi                                                  persone fisiche
                                                                               imprese familiari

vantaggi                                                                   tassazione ridotta
                                                                              semplificazioni contabili

richiesta e revoca                                                       istanza all'Agenzia delle Entrate
  
Decadenza                                                                 se si superano i limiti di compensi e/o ricavi


Decadenza

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:
• dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione (vedi lettera d a pag. 29); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
• a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.
L'eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.

 
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