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IV. INIZIO DELL'ATTIVITÀ: LE PRIME FORMALITÀ FISCALI
Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.
Sostanzialmente, gli adempimenti principali da assolvere sono:
• la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva;
• la scelta del regime contabile.
Anche se si tratta di un adempimento di natura amministrativa, si ricorda che entro 30 giorni dall'inizio dell'attività quasi tutte le imprese (sia individuali che societarie) hanno l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), registri tenuti presso le Camere di Commercio. Per i principali adempimenti amministrativi si rinvia alla tabella in Appendice.
L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA
La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell'Ufficio, mentre l'ultimo è un carattere di controllo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che non fossero già in pos¬sesso di un codice fiscale al momento di iniziare l'attività, la partita Iva assume anche valore di codice fiscale.
Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli predisposti per denunciare l'inizio attività (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 novembre 2002) e sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:
• Mod. AA9/7, per le ditte individuali, lavoratori autonomi;
• Mod. AA7/7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti,
• ecc.).
I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si possono prelevare gratuitamente dal sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione "Modulistica - Altri modelli".
Essi vanno presentati in uno dei seguenti modi:
a) presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
b) invio per posta (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia, di un unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono spedite;
c) invio telematico direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia, che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.
L'invio telematico dei Modelli AA7/7 e AA9/7
L'invio telematico richiede l'utilizzo di un prodotto che consenta di compilare le dichiarazioni in formato elettronico. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i seguenti software:
- ATTVAPF141 (inizio attività imprese individuali e lavoratori autonomi);
- ATTVAPNF131 (inizio attività soggetti diversi dalle persone fisiche);
- VARVAPF131 (variazione dati imprese individuali e lavoratori autonomi);
- VARVAPNF121 (variazione dati soggetti diversi dalle persone fisiche);
- CESVA140 (cessazione attività).
Per scaricare le applicazioni basta accedere alla sezione "Software" del sito dell'Agenzia (http://fisconline.agen- ziaentrate.gov.it/).
L'invio diretto della dichiarazione va eseguito dal responsabile della stessa o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante del soggetto. Per ogni dichiarazione trasmessa è predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione (ricevuta), resa disponibile sullo stesso sito entro 24 ore dall'invio.
Contenuto delle dichiarazioni
Le dichiarazioni devono contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l'attività esercitata.
Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio il domicilio fiscale) il contribuente deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di variazione (sugli stessi modelli AA9/7o AA7/7) ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Apertura della partita Iva presso la Camera di Commercio
In alternativa alle modalità sopra descritte, coloro che sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno la possibilità di aprire una posizione Iva o dichiarare la cessazione della loro attività (per le comunicazioni di variazione non è ancora possibile) direttamente presso la Camera di Commercio.
Per quanto riguarda le regole di presentazione, un recente decreto del Ministero delle Attività Produttive, ha previsto:
• per le imprese individuali, la presentazione su supporto cartaceo, con utilizzo in duplice esemplare del Modello AA9/7, ovvero la presentazione telematica o su supporto informatico;
• per i soggetti diversi dalle imprese individuali, solo la presentazione per via telematica o su supporto informatico (la trasmissione, in tal caso, deve essere corredata da firma digitale).
All'ufficio del Registro delle Imprese spetta poi trasmettere i dati, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, rilasciando apposita certificazione dell'avvenuta operazione al contribuente interessato.
APERTURA DELLA PARTITA IVA
QUANTO COSTA MODELLI DA UTILIZZARE COME SI CHIEDE
Nessun costo.
Mod. AA9/7 per le ditte individuali direttamente in Ufficio o per posta (raccomandata)
Mod. AA7/7 per gli altri soggetti per via telematica all'ufficio Registro Imprese presso Camera di Commercio.
Soggetti non residenti
I non residenti possono nominare, anche in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, un rappresentante fiscale o, in alternativa, identificarsi direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972), al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia non imputabili alla stabile organizzazione.
Pertanto, il soggetto non residente potrà assumere una duplice posizione Iva, da cui deriva l'attribuzione, da parte dell'Anagrafe tributaria, di due distinti numeri di partita Iva.
Sia i non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia che i rappresentanti fiscali, dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17 (secondo comma) del D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'apertura di una posizione Iva utilizzando uno dei predetti modelli (AA7/7 o AA9/7) a seconda della forma giuridica.
Quelli che intendono identificarsi direttamente, invece, devono redigere la dichiarazione di inizio attività sul modello ANR/1 (disponibile anch'esso sul sito dell'Agenzia) e presentarla, direttamente o tramite servizio postale, esclusivamente all'Ufficio locale di Roma 6, competente a gestire i rapporti con tali contribuenti. Non è previsto, per questo tipo di dichiarazione, l'invio telematico, che è invece possibile per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione attività.
ATTENZIONE
Gli istituti della "rappresentanza fiscale" e della "identificazione diretta" sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro, precedentemente adottato, devono prima cessare l'attività chiudendo la partita Iva in loro possesso e conservare il codice fiscale già attribuito in passato da utilizzare per la nuova attività scelta.
OPZIONE PER IL REGIME CONTABILE
Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l'obbligo di indicare anche l'opzione per il regime contabile scelto. Infatti, la validità dell'opzione è basata sul comportamento del contribuente.
Tuttavia, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione Iva annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, deve comunicare l'opzione o la revoca del regime contabile nel modello di dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegando allo stesso l'apposito quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale Iva.
In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Per i principali regimi contabili si rinvia al Capitolo V.
I PRIMI ADEMPIMENTI |
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eventuali permessi comunali, sanitari, ecc. |
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eventuali permessi comunali, sanitari, ecc. |