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REGIONE CALABRIA – L.R. 25 novembre 1989, n. 8
(B.U.R. n. 48 del 29 novembre 1989): Disciplina
dell'artigianato. (Da ultimo modificata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 11 – B.U.R. – Suppl. Ord.
n. 2 del 4 marzo 2002)
Art. 1. - Finalità
1. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alla tenuta
dell'Albo delle imprese artigiane ed agli organi di rappresentanza e di tutela
dell'artigianato in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
TITOLO I
TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 2. - Definizione di imprenditore artigiano
1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la
piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e
gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore
all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono
una peculiare preparazione ed implicano responsabilità e tutela a garanzia
degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti
dalle leggi statali.
Art. 3. - Definizione di impresa artigiana
1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo
svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di
servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie
di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo
il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al precedente comma è costituita ed esercitata in
forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata
e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione
dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata
dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso,
l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad
essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente ______________________________________________________________________________________________
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occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commesso,
non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le
disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 maggio 1971, n. 426,
fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal
sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 4. - Limiti dimensionali
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di
personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o da
soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti.
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata; un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere
elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni
artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; un massimo di 32
dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili; un massimo di 10 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 5. il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in
qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni
ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti
occupati presso l'impresa artigiana;
sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa
familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività
di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa
artigiana;
sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell'impresa artigiana;
non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali;
sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5. - Tutela dell'artigianato
1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione tenuti
in ogni provincia e istituiti dalla Commissione provinciale per l'Artigianato è
obbligatoria, ha effetto costitutivo a tutti gli effetti di legge ed è condizione per
la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi
e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.
2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali
possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili iscritti
nella separata sezione dell'albo, anche in forma di cooperativa, ai quali ______________________________________________________________________________________________
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partecipano, oltre che le imprese artigiane, anche imprese industriali di
minore dimensione, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non
superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di
assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi
deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.
3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro
determinata dal successivo articolo 12 della presente legge.
4. Nessuna impresa artigiana può adottare, quale ditta o insegna o marchio,
una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è
iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i
consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di
detto albo o che non siano costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e
quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due
milioni a lire cinque milioni determinata ai sensi del successivo articolo 12.
Art. 6. - Albo delle imprese artigiane
1. Per ciascuna provincia della Calabria è istituito l'Albo provinciale delle
imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Tutte le imprese aventi i requisiti di legge, e sede in un comune della
Calabria, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo provinciale delle imprese
artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50
del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre
1981, n. 630, e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 19 marzo 1982, concernente
le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle Ditte tenuto dalla
Camera di Commercio.
3. La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di
modifica e di cessazione, da presentarsi alla competente Commissione
Provinciale per l'Artigianato secondo le modalità ed i termini richiamati al
precedente comma, esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20
settembre 1934, n. 2011, e sono trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento
all'Ente Camerale competente che provvede ad annotarle d'Ufficio nel Registro
delle Ditte entro quindici giorni dalla loro presentazione.
4. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato trasmettono altresì, ai rispettivi
enti camerali, le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione entro
quindici giorni dall'adozione del provvedimento per l'effetto sostitutivo
dell'iscrizione nel Registro delle Ditte di cui all'articolo 47 del R.D. 20
settembre 1934, n. 2011, disposto dalle norme statali vigenti.
5. Analoga comunicazione dovrà essere fatta alla locale sede dell'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni e all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di
assicurazione, di previdenza e di assistenza sociale.
6. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettorati del lavoro,
agli Enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi
pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta
giorni, su segnalazione da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di
cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo.
7. In separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, nonché i consorzi
e le società consortili, misti ed a termine, di cui all'articolo 6 secondo e quarto
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443. ______________________________________________________________________________________________
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8. Tale iscrizione è tuttavia condizione necessaria per la concessione di
agevolazioni previste dalla legislazione regionale.
9. I consorzi misti ed a termine di cui al precedente comma, beneficiari di
agevolazioni regionali, sono tenuti a comunicare alla competente Commissione
Provinciale per l'Artigianato ogni modificazione intervenuta nello statuto e
nella composizione dei soci.
10. Per la tenuta della separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese
artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo
stesso.
Art. 7. - Iscrizione all'albo
1. Le domande di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane
debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni:
a) dall'inizio dell'attività per le imprese artigiane individuali, ed il relativo
adempimento spetta al titolare;
b) dalla data di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 2296 C.C.), entro 30 giorni dalla stipula
dell'atto costitutivo per le imprese artigiane costituite sotto forma di società in
nome collettivo ed il relativo adempimento fa carico ai soci amministratori, in
tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto
costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del
Registro e del deposito presso la Cancelleria del Tribunale;
c) dalla data di registrazione dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del Registro
per le società semplici (di cui all'articolo 26 quater della legge 22 dicembre
1980, n. 891) ed il relativo adempimento fa carico ai soci, in tal caso alla
domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli
estremi dell'avvenuta registrazione.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda di iscrizione da
parte della società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attività
programmata dell'oggetto sociale non sia ancora definitivamente iniziata, ne
dovrà essere fatta apposita denuncia a cura dei soci amministratori entro
trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività dichiarata, allegando la
documentazione relativa al possesso delle licenze, autorizzazioni, concessioni o
di preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri, nei casi in cui detti
provvedimenti risultino di competenza della stessa Camera di Commercio
presso cui ha sede la Commissione Provinciale per l'Artigianato, la relativa
denuncia di inizio dell'attività deve contenere i soli estremi di detta
documentazione ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio.
3. La domanda per l'iscrizione, modificazione e cancellazione per le imprese
artigiane all'Albo provinciale di cui alla presente legge, redatta in duplice copia
e indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e presentata o
spedita alla Commissione Provinciale per l'Artigianato della provincia ove ha
sede l'impresa.
4. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede a trasmettere
immediatamente una copia della domanda al Sindaco del Comune ove ha sede
l'impresa.
5. L'istruttoria, svolta dal Comune ai sensi dell'articolo 63, quarto comma,
lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, è
diretta a certificare:
a) i dati anagrafici e fiscali del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
b) la data di effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata o
modificazione o cessazione dell'attività;
c) la partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro,
anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci; ______________________________________________________________________________________________
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d) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati dall'Impresa;
e) l'accertamento delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o
delle iscrizioni in Albi, ruoli, elenchi o registri cui si sia subordinato l'esercizio
dell'attività.
6. Il Comune è tenuto a trasmettere i risultati dell'istruttoria alla Commissione
Provinciale per l'Artigianato entro quindici giorni dalla ricezione della
domanda, scaduti i quali la Commissione per l'Artigianato ha facoltà di
disporre accertamenti d'Ufficio allo scopo di evitare la scadenza del termine di
sessanta giorni per le proprie decisioni.
7. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti della presente legge, ha facoltà di disporre
accertamenti d'ufficio.
8. La Commissione Provinciale per l'Artigianato delibera sulle eventuali
iscrizioni delle imprese artigiane all'albo provinciale di cui al precedente
articolo 6, valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti da norme statali
vigenti, sulla base degli atti di iscrizione e certificazione forniti dall'autorità
comunale, e di quelli acquisiti direttamente.
9. La decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere
comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda.
10. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento
della domanda stessa.
11. La efficacia dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione, modificazione
nell'albo, decorrono dalla data della delibera della Commissione Provinciale
per l'Artigianato.
Art. 8. - Iscrizione all'albo d'ufficio
1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione
delle imprese all'albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la
domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste.
2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di
elementi istruttori forniti dal Comune e previa audizione dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che
possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia,
specificatamente delegata.
Art. 9. - Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana
1. I titolari delle imprese individuali artigiane e delle società di fatto artigiane e
i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono
tenuti a denunciare la modificazioni nello stato di fatto e di diritto
dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato della
provincia dove ha sede l'impresa.
2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del
numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della
natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al
precedente articolo 4.
3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di
modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni
stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del Regio Decreto
20 settembre 1934 n. 2011.
Art. 10. - Cancellazione dall'albo ______________________________________________________________________________________________
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1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato dispone la cancellazione
dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero
abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli
elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e
della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del
quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.
3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le
modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che
possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia,
specificatamente delegata.
4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di
cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli
altri casi.
5. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale il cui
titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o
inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che:
la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido,
deceduto, interdetto o inabilitato;
le persone interessate di cui al precedente alinea ne facciano richiesta
espressamente;
l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dai precedenti articoli 3
e 4.
6. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo
di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.
7. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale o
societaria che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e non
più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma del precedente
articolo 4.
Art. 11. - Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane
1. Ogni trenta mesi, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato effettuano la
revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine
esse trasmettono ai singoli Comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte
con sede, nei rispettivi territori.
2. Ciascun comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli
elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del
quarto comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla
Commissione Provinciale per l'Artigianato competente.
3. La Commissione per l'Artigianato provvede alle eventuali iscrizioni,
modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei
precedenti articoli 8, 9 e 10.
Art. 12. - Sanzioni amministrative
1. Ai trasgressori delle disposizioni della presente legge, in conformità a
quanto previsto dal punto 3 del precedente articolo 5, vengono inflitte le
sanzioni amministrative previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, da
graduare fino a lire cinque milioni in rapporto alla natura ed alla gravità della
violazione.
2. Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni: ______________________________________________________________________________________________
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a) da 3 a 5 milioni per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività
artigiana senza essere iscritti all'Albo e risultino dipendenti dello Stato, di Enti
locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane,
commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni;
b) da 1 a 2 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente,
un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo fatto salvo quanto previsto
dalla lettera a);
c) da lire 500 mila a 1 milione per le imprese che esercitano un'attività
artigiana non essendo iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, pur essendo
presenti nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
d) da lire 300 mila a lire 500 mila per le imprese che non comunicano entro 30
giorni la perdita di requisiti di qualifica per l'iscrizione all'Albo;
e) lire 100 mila per la mancata comunicazione entro trenta giorni delle altre
modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo.
Art. 13. - Applicazione delle sanzioni
1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite
dalla presente legge sono delegati ai Comuni nel cui territorio sono accertate le
trasgressioni.
2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva
delle somme ai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale
24 novembre 1981, n. 689.
3. I Comuni delegati trasmetteranno alla Giunta regionale alla fine di ogni
anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una
dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti,
di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno
contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo
di sanzione.
4. La Giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed
ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di
persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la Giunta
regionale promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega previa
formale diffida.
Art. 14. - Ricorsi
1. Contro le deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in
materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle
imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione
Regionale per l'Artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della
deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di
eventuali terzi interessati.
2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è
consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata
l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.
3. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato adita in sede di
ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della
decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in
camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
TITOLO II
ORGANI DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO
Art. 15 - Natura e scopi ______________________________________________________________________________________________
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1. La Commissione Regionale per l'Artigianato e le Commissioni Provinciali per
l'Artigianato previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono
organi-uffici dell'Amministrazione regionale preposti alla tutela ed alla
valorizzazione dell'artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici della
Regione.
Art. 16 - Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato [1]
1. In ciascun capoluogo di provincia è istituita, ai sensi dell'art. 9 della legge 8
agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per l'artigianato, quale
organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
2. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) da sei titolari di imprese artigiane, presenti ed operanti nella Provincia,
designati in base al loro grado di rappresentatività delle Organizzazioni
artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella Provincia;
b) da tre esperti in materia giuridico-economica designati in base al loro grado
di rappresentatività delle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative
a livello regionale operanti nella Provincia;
c) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'INAIL;
d) da un rappresentante della Direzione provinciale del Lavoro;
e) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale.
3. La Commissione elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice
Presidente. Il Presidente è eletto fra i componenti di cui alla lettera a).
4. Le Commissioni durano in carica cinque anni e alla scadenza sono
rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore.
5. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al Presidente
della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il
Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in
base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite
e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei
componenti.
6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni, devono essere
adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità
di voti prevale il voto del Presidente.
7. I componenti della Commissione decadono automaticamente dall'Ufficio nei
casi di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e per mancata
partecipazione, non giustificata, alle sedute per tre riunioni consecutive.
8. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
9. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal
Presidente della Giunta con le procedure precedenti.
10. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario regionale del profilo
professionale VIII liv. Nominato con decreto dal Direttore Generale del
Dipartimento "Industria - Commercio-Artigianato.
(1) Articolo abrogato e sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 17 - Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato
1. Le Commissioni provinciali per l'Artigianato svolgono le seguenti funzioni:
1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua
separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei
requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante
periodiche revisioni d'ufficio; ______________________________________________________________________________________________
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2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e
alla sua separata sezione;
3) formulare pareri sulle politiche per l'aggiornamento tecnologico delle
aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per
l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;
4) concorrere con la Commissione Regionale per l'Artigianato allo svolgimento
di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di
documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità
derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;
5) esprimere pareri riguardo alle caratteristiche, al coordinamento ed alla
realizzazione di iniziative promozionali e manifestazioni fieristiche nel territorio
di competenza;
6) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
2. Per l'istruttoria degli atti, la Commissione Provinciale per l'Artigianato, può
istituire commissioni di lavoro che riferiranno le proprie valutazioni nella
seduta plenaria.
Art. 18 - Organizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato
1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede in ogni capoluogo
di provincia normalmente presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e uffici decentrati a Castrovillari, Paola, Corigliano,
Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Locri.
2. Per regolare i conseguenti rapporti tra ciascun Ente Camerale e la Regione,
il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare specifiche
convenzioni in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta
regionale stessa.
Art. 19 - Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni
1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie
delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con
legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Art. 20 - Vigilanza sulle commissioni provinciali per l'artigianato
1. Le Commissioni Provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza
della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro
funzionamento.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale previa diffida, è nominato
un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione
Provinciale per l'Artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o
dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.
3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della
Commissione Provinciale per l'Artigianato per la durata stabilita nel decreto di
nomina che, in ogni caso non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso
termine la Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere ricostituita.
Art. 21 - Sede e composizione della commissione regionaleper
l'artigianato [1]
1. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso la Regione ed è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Essa è composta:
a) dai Presidente e/o dai Commissari straordinari delle Commissioni
Provinciali per l'Artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e
Reggio Calabria; ______________________________________________________________________________________________
Tuttocamere – REGIONE CALABRIA – L.R. N. 8/1989 – Pag. 10/14
b) [2]
c) da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle Associazioni
artigiane regionali a struttura nazionale ed operanti nella Regione.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato
un Commissario straordinario nel caso in cui la Commissione Regionale per
l'Artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a
gravi irregolarità.
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23.
(2) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11, per effetto della modifica apportata dal
medesimo art. 2, L.R. n. 11/2002, all'art. 1, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23.
Art. 22 - Funzioni della Commissione regionale per l'Artigianato
1. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha il compito di:
1) decidere sui ricorsi proposti avverso alle decisioni della Commissione
Provinciale per l'Artigianato secondo quanto previsto dall'articolo 7, penultimo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
2) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle
attività artigianali e regionali;
3) esprimere pareri in merito alla programmazione regionale in materia di
artigianato;
4) collaborare quale organo consultivo con la Regione in merito ai problemi
della tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato, anche attraverso l'esame
delle proposte e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
5) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta
regionale, per il tramite del competente Assessorato, la relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato in Calabria nelle
diverse espressioni territoriali e settoriali;
6) elaborare i criteri per il coordinamento dell'attività delle Commissioni
Provinciali per l'Artigianato;
7) partecipare, in concorso con gli organi regionali, alla elaborazione di
programmi promozionali per la collocazione dei prodotti dell'artigianato,
promuovere studi e ricerche di mercato;
8) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
Art. 23 - Competenze dovute ai membri delle commissioni
1. Ai presidenti e ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato
e della Commissione regionale per l'Artigianato, estranei all'Amministrazione
regionale, è dovuta una indennità, per ogni giornata di partecipazione alle
sedute di commissioni e sottocommissioni e per un massimo di 8 giornate
mensili, nella misura di lire 120.000 per i presidenti e di lire 80.000 per i
componenti [1].
2. A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si
svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità
previste per la trasferta dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento dei
sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono
dovuti il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la
trasferta dei dirigenti regionali.
4. [2]. (1) Comma sostituito dall'art. 31, comma 3, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
(2) Comma soppresso dall'art. 31, comma 5, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
Art. 24 - Ufficio di segreteria
1. Presso le Commissioni Provinciali e presso la Commissione Regionale sono
costituiti appositi uffici di Segreteria quali strutture organizzative equiparate ______________________________________________________________________________________________
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ad ufficio come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 1987 n.
11, nell'ambito del Settore Artigianato. Alla dotazione organica,
all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali
la Regione provvede a norma dell'articolo 8 della richiamata legge regionale
11/87.
2. In particolare sono compiti degli uffici di segreteria delle Commissioni
Provinciali per l'Artigianato:
– curare gli adempimenti relativi all'iscrizione all'Albo, alla variazione ed alla
cancellazione delle imprese artigiane;
– compiere gli atti connessi gli adempimenti di legge e comunque di
competenza delle rispettive commissioni;
– curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle
Commissioni stesse;
– predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche
dell'albo;
– provvedere alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative delle
Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di
competenza delle Commissioni stesse;
– ricevere le liste elettorali e certificare la regolarità del deposito.
3. Sono compiti dell'Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per
l'Artigianato:
– predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le
decisioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
– compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della
Commissione;
– curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della
Commissione;
– provvedere alla predisposizione ed all'attuazione, delle attività della
Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato,
nonché al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali;
– e quanto altro previsto dalla presente legge.
Art. 25 - Funzionamento
1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione dei compiti delle
Commissioni provinciali e regionali sono a carico della Regione.
2. Per i compiti di segreteria, le Commissioni provinciali e regionali si
avvalgono di personale messo a disposizione dalla Regione e di eventuale
personale dipendente delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura tramite la convenzione di cui al secondo comma del precedente
articolo 18.
3. Il personale della Regione e delle Camere di Commercio, delle Segreterie
delle predette Commissioni è posto alle dipendenze funzionali del Presidente
delle Commissioni stesse.
TITOLO III
PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO
Art. 26 - Sistema elettorale [1] (1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23, e successivamente abrogato dall'art. 2,
comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 27 - Indizione delle elezioni [1] ______________________________________________________________________________________________
Tuttocamere – REGIONE CALABRIA – L.R. N. 8/1989 – Pag. 12/14
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 28 - Elettorato attivo e passivo [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 29 - Ricorsi [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 30 - Seggi elettorali [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 31 - Indennità ai componenti il seggio elettorale [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 32 - Liste elettorali [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 33 - Liste dei candidati [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 34 - Operazioni elettorali [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
Art. 35 [1] (1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.
TITOLO IV
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 36 - Delega alle Province ed alle Comunità Montane
1. La delega delle funzioni amministrative in materia di artigianato alle
Comunità Montane ed alle Province resta disciplinata dalla legge regionale 22
maggio 1980, n. 9, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 marzo
1986, n. 8.
2. Sono delegate ai Comuni:
a) le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della
qualificazione dell'artigianato di servizio, secondo gli indirizzi della
programmazione regionale e sentita la Commissione Provinciale per
l'Artigianato competente per territorio;
b) le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni
amministrative disciplinate dalla presente legge.
3. Spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 63, quarto comma del DPR 27
luglio 1977, n. 616, ed in attuazione della legge regionale 16 aprile 1977, n.
13, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) gli atti d'istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della
cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di
imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale,
compreso la realizzazione di rustici da assegnare in concessioni onerose alle
attività produttive e di centri per la prestazione di servizi reali alle imprese;
c) l'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici e/o la
loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale ed
artistico di cui all'allegato "A" alla presente legge, da cedere in concessione alle
cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso ______________________________________________________________________________________________
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stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22
ottobre 1976, n. 865 [1]. (1) Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23.
TITOLO V
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO
Art. 37
1. Al fine di espletare compiutamente le proprie competenze in merito agli
interventi promozionali dei prodotti dell'artigianato calabrese sul mercato
nazionale ed estero, in forza di quanto disposto dagli articoli 4, 63 e 64 del
DPR 24 luglio 1977. n. 616, ed in armonia con i principi previsti dalla legge 8
agosto 1985, n. 443, e con le finalità del Fondo Nazionale per l'Artigianato di
cui all'articolo 3 del DL 31 luglio 1987, n. 318, convertito in legge 3 ottobre
1987, n. 399, e assumendo, pertanto, le funzioni in materia di promozione del
settore artigianato, la Regione concerta con le Camere di Commercio della
Calabria, sulla base della convenzione di cui all'articolo 18, secondo comma,
della presente legge, l'utilizzo delle somme derivanti dai diritti annuali di cui
all'articolo 34 del DL 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio
1982, n. 51, dovuti a questo fine dalle imprese artigiane iscritte agli albi
provinciali.
Art. 38 - Iniziative promozionali
1. Le fiere, le mostre-mercato e le esposizioni a carattere comunale,
comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con
svolgimento in Calabria cui ricorrono riferimenti all'artigianato debbono
interessare esclusivamente la valorizzazione e lo smercio dei prodotti delle
imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
nonché dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 6, della predetta legge
8 agosto 1985, n. 443, iscritti alla separata sezione del richiamato Albo
Provinciale dell'Artigianato.
2. Le iniziative promozionali di cui al precedente comma possono essere
organizzati, oltre che direttamente dalla Giunta regionale che si avvale del
Settore Agrario del II Dipartimento di sviluppo economico ai sensi dell'articolo
29 della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11:
a) da imprese artigiane singole, nonché da imprese associate o consorziate
nelle forme di legge iscritte negli Albi Provinciali delle imprese artigiane, aventi
sede nel territorio regionale;
b) da enti locali, enti pubblici, enti privati, associazioni e comitati che
perseguono, senza fine di lucro, finalità di sviluppo del lavoro artigiano e di
valorizzazione e smercio della produzione.
Art. 39
1. Fermo restando i vincoli della legislazione statale e regionale vigente in
materia di fiere, lo svolgimento di iniziative promozionali per l'artigianato,
promosse dai soggetti di cui al precedente articolo, debbono essere
preventivamente sottoposte alla valutazione:
a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se
l'iniziativa è a carattere comunale o comprensoriale;
b) dalla Commissione Regionale per l'Artigianato, se l'iniziativa è a carattere
regionale.
2. Le iniziative promozionali per l'artigianato, a carattere nazionale ed
internazionale, organizzate sul territorio regionale, debbono essere autorizzate ______________________________________________________________________________________________
Tuttocamere – REGIONE CALABRIA – L.R. N. 8/1989 – Pag. 14/14
con deliberazione della Giunta regionale previa istruttoria del Settore Artigiano
e sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato. Gli Enti locali possono
promuovere iniziative promozionali per l'artigianato come svolgimento
esclusivamente nell'ambito del territorio competente e nel rispetto della
presente legge e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di
fiere.
Art. 40
1. Le iniziative promozionali per l'Artigianato di cui al precedente articolo 38
da svolgersi sul territorio regionale, prive del positivo parere della
Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se a
carattere comunale o comprensoriale, o dalla Commissione Regionale per
l'Artigianato, se a carattere provinciale non possono godere dei contributi
comunque a carico del bilancio della Regione.
Art. 41 - Norma Finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 89 si provvede con i fondi
provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970
n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1989 e successivi
con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
TITOLO VI
Art. 42 - Disposizioni finali e transitorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
via transitoria ed urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla
costituzione delle nuove Commissioni Provinciali per l'Artigianato nominando i
componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 sulla base di designazione delle
Organizzazioni Sindacali Artigiane a struttura regionale.
2. Entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio
delle procedure per l'effettuazione della revisione degli Albi provinciali delle
imprese artigiane e per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani
nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che dovranno avvenire entro il
31 maggio 1990. Oltre questa data, le Commissioni costituite con le modalità
straordinarie di cui al presente articolo si intendono decadute e alla gestione
degli Albi provinciali delle imprese artigiane è preposto un Commissario
speciale con le modalità di cui all'articolo 20.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Calabria.
(Si omette l’allegato)