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VIII. UN AIUTO PER LE PICCOLE IMPRESE: IL "TUTORAGGIO"
Come già accennato, per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall'art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali, (c.d. "forfettone", di cui si è detto al Cap. V), l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il "Tutoraggio". Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell'assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.
Da un punto di vista operativo l'assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell'Agenzia e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l'ufficio o anche mediante la posta elettronica. Ad ogni modo, gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato. Per tale scopo, in ciascun ufficio è presente il "tutor", cioè una persona appositamente designata per assistere il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari (tra i quali, ad esempio, la liquidazione delle imposte, la compilazione del modello per il pagamento, la predisposizione della dichiarazione annuale).
COME CHIEDERE IL SERVIZIO
La prima cosa che deve fare il contribuente che vuole avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia, è quella di farne richiesta ad un ufficio locale attraverso l'apposito modello (in Appendice).
La richiesta, che è valida fino a revoca, può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività, ovvero presentata o spedita entro i successivi 30 giorni (per le annualità successive va fatta entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta).
La rinuncia all'assistenza fiscale è effettuata secondo le stesse modalità previste per la richiesta ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo.
Una volta richiesta l'assistenza, occorre farsi assegnare un codice personale (codice PIN) ed una password. Il codice PIN per accedere al servizio può essere richiesto direttamente sul sito dell'Agenzia (http://fisconline.agenziaentrate.gov.it/). La prima parte del codice è comunicata subito al contribuente in via telematica, mentre la seconda parte e la password di accesso sono inviate al suo domicilio, entro pochi giorni, tramite l'ente Poste Italiane S.p.A..
Il passo successivo consiste nell'acquisire, sempre sul citato sito, il software appositamente predisposto. La procedura informatica consente di comunicare i dati necessari per l'elaborazione della contabilità e per il successivo obbligo di dichiarazione, permettendo allo stesso tempo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti. Queste le principali funzioni del software:
• acquisizione ed elaborazione dei dati;
• trasmissione telematica (per inviare periodicamente i dati, inviare la dichiarazione, ricevere le comunicazioni che l'ufficio rende disponibili al contribuente);
• predisposizione della dichiarazione annuale (in pratica, il contribuente riceve la dichiarazione precompilata e procede all'integrazione della stessa con i dati riguardanti gli altri redditi posseduti);
• assistenza automatica.
La procedura prevede, inoltre, alcune funzioni di ausilio, quali la gestione dell'elenco dei clienti, dei fornitori e dei prestatori di lavoro.
TUTORAGGIO: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL'ASSISTITO
Gli obblighi dei contribuenti che si avvalgono della specifica assistenza consistono essenzialmente:
1) nella trasmissione, con cadenza trimestrale, dei dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni devono essere eseguite:
- entro il 10 aprile, per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno;
- entro il 10 luglio, per il secondo trimestre;
- entro il 10 ottobre, per il terzo trimestre;
- entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni riguardanti l'ultimo trimestre;
2) nella trasmissione, alla fine del periodo d'imposta (entro il 10 gennaio di ciascun anno), dei dati analitici delle registrazioni. Tali dati consentono la predisposizione automatica dei quadri della dichiarazione concernenti il reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
3) nella consultazione delle ricevute ed evasione delle eventuali richieste in esse contenute.
CREDITO D'IMPOSTA
A favore dei contribuenti che intendono avvalersi del servizio di tutoraggio, poiché per trasmettere i dati devono necessariamente dotarsi di un computer (con modem e stampante), è stata prevista la concessione di un credito d'imposta nella misura del 40% del prezzo d'acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica.
Il modello relativo alla richiesta di attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche (modello IPC) è disponibile gratuitamente, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione delle imposte da versare (cioè non è rimborsabile) e non può essere superiore a 309,87 euro. Spetta anche quando i beni sono acquisiti in locazione finanziaria.
Per la compensazione va utilizzato il Mod. F24, indicando il codice tributo 6763 o 6764 a seconda che si tratti, rispettivamente, di imprese che adottano il regime fiscale previsto dall'art. 13 della legge 388/2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo) o quello contenuto nel successivo art. 14 (regime fiscale per le attività marginali).
SPORTELLO PER L'ASSISTENZA FISCALE ALLE NUOVE IMPRESE
Sono in corso di istituzione presso le Direzioni regionali dell'Agenzia (ufficio "Servizi al contribuente") nuclei d'assistenza specializzati aventi il compito di assistere i giovani imprenditori nei rapporti con gli uffici dell'Agenzia, in particolar modo sull'utilizzo delle nuove tecnologie, ed ampliare l'iniziativa del "tutoraggio fiscale".
In sostanza, si vuol mettere a disposizione dei nuovi imprenditori una rete preferenziale per diffondere, in modo personalizzato, le informazioni in ogni modo disponibili presso gli uffici locali.
Tutoraggio: le operazioni eseguite dal sistema informativo...
Il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate provvede alle seguenti operazioni:
- elabora i dati contabili trasmessi dal contribuente;
- liquida le imposte;
- predispone i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute;
- prepara il modello per l'eventuale richiesta del rimborso dell'Iva;
- predispone i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata dal contribuente.
... e le verifiche dell'ufficio
L'ufficio verifica:
- la tempestività delle trasmissioni da parte dei contribuenti assistiti;
- l'andamento economico dell'impresa "tutorata";
- l'eventuale avvicinamento o superamento dei limiti previsti dal regime agevolato adottato (in tal caso, l'ufficio lo segnala al contribuente).
Per qualsiasi comunicazione diretta al soggetto assistito, l'ufficio utilizza la casella di posta elettronica che questi ha comunicato.