V. I DIVERSI REGIMI CONTABILI: QUALE SCEGLIERE? - Studio Pagnotta Giuseppe Dottore Commercialista

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V. I DIVERSI REGIMI CONTABILI: QUALE SCEGLIERE?

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V. I DIVERSI REGIMI CONTABILI: QUALE SCEGLIERE
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Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese scegliere tra più soluzioni.
La scelta, che condizionerà i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono: il volume d'affari che si presume di realizzare, la forma giuridica adottata, le dimensioni aziendali, la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.
Vediamo, allora, quali sono i regimi contabili a disposizione delle imprese, i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i vantaggi e le semplificazioni.

I REGIMI CONTABILI ATTUALMENTE DISPONIBILI
regime ordinario (contabilità ordinaria)                                                             regime super-semplificato
regime semplificato (contabilità semplificata)                              regime sostitutivo per le attività marginali
regime forfetario per contribuenti "minimi"                   regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive


REGIME ORDINARIO

Si tratta di un regime sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali, la tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria solo se nel periodo di imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:
• 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
• 516.456,90 euro, negli altri casi.
Al di sotto di tali limiti il regime ordinario è facoltativo.

Adempimenti contabili

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri:
• libro giornale e libro degli inventari;
• registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
• scritture ausiliarie (o conti di mastro);
• scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;
• registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale - nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - o sul libro degli inventari).
Per le registrazioni contabili va utilizzato il metodo contabile della partita doppia. Come si determina il reddito
La determinazione del reddito avviene sulla base dell'utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui si applicano le variazioni (in aumento e in diminuzione) previste dalla normativa.

REGIME SEMPLIFICATO

La contabilità semplificata si applica, indipendentemente dall'attività svolta, alle imprese individuali e alle società di persone che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:
• 400.000,00 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
• 700.000,00 euro, negli altri casi.

Adempimenti contabili

La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell'esonero dalla tenuta dei registri obbli¬gatori ad eccezione dei:
• registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
• registro beni ammortizzabili.
I registri Iva vanno però integrati, riportando:
• entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa non rilevanti ai fini dell'Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;
• entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.);
• entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.

ATTENZIONE

Le annotazioni riguardanti i beni ammortizzabili possono essere eseguite, anziché nell'apposito registro, nel registro Iva acquisti, entro il termine della dichiarazione dei redditi. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2002, tali scritture possono non essere tenute purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i dati previsti dal registro dei beni ammortizzabili.
Come si determina il reddito
Per le imprese minori il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell'esercizio, applicando alcune regole specifiche contenute nel T.U.I.R. (nell'articolo 66).
Non essendovi l'obbligo della redazione del bilancio annuale, il reddito si determina compilando l'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

REGIME SUPER-SEMPLIFICATO

È il regime contabile previsto per i contribuenti cosiddetti "minori", vale a dire le sole ditte individuali esercenti attività d'impresa che nell'anno solare precedente hanno rispettato tutti i seguenti requisiti:
• volume d'affari non superiore a 15.493,71 euro per le attività di prestazioni di servizi e a 25.822,85 euro negli altri casi; nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di cessione di beni e di prestazioni di servizi occorre far riferimento all'attività prevalente;
• acquisti (al netto di Iva) non superiori a 18.075,99 euro in caso di cessione di beni ovvero a 10.329,14 euro negli altri casi;
• costo complessivo dei beni strumentali utilizzati (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, non superiore a 25.822,85 euro;
• compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili (esclusi gli occasionali) per importi complessivi non superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (si tiene conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali).

ATTENZIONE

I contribuenti che intendono avvalersi di tale regime contabile devono attestare, nell'apposita casella della dichiarazione d'inizio attività ai fini Iva (modello AA9/7), di presumere di non superare i predetti limiti nel corso dell'anno, senza indicare il volume d'affari presunto.
Adempimenti contabili
Nel regime super-semplificato è possibile tenere i soli registri Iva o, in alternativa, un apposito pro¬spetto semplificato, approvato con D.M. 11 febbraio 1997, ove registrare le annotazioni obbligatorie.
Inoltre, sono previste le seguenti ulteriori semplificazioni:
• registrazione cumulativa mensile, distinta per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
• registrazione cumulativa, mensile o trimestrale, degli acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini Iva, con indicazione dell'Iva detraibile, da effettuarsi entro il termine previsto per le liquidazioni Iva;
• conservazione della documentazione riguardante i costi, non rilevanti ai fini Iva, deducibili ai fini della determinazione del reddito, imputati direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna indicazione nelle scritture contabili;
• annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, del valore delle eventuali rimanenze di magazzino.

Come si determina il reddito


Coloro che adottano il regime super-semplificato determinano il reddito imponibile con le stesse
regole previste per le imprese minori in contabilità semplificata, di cui si è già detto.

REGIME SOSTITUTIVO PER LE ATTIVITÀ MARGINALI

È un regime fiscale agevolato che prevede una tassazione ridotta (imposta sostitutiva del 15% sul reddito d'impresa conseguito).
Le imprese individuali, anche sotto forma di imprese familiari, possono scegliere il regime sostitutivo per le attività marginali (c.d. "forfettone") in presenza dei seguenti requisiti:
• l'attività svolta deve rientrare fra quelle effettivamente soggette agli studi di settore;
• i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente devono essere di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differente in relazione ai diversi settori d'attività, non può, in ogni caso, essere superiore a 25.822,85 euro.

ATTENZIONE

I contribuenti che vogliono avvalersi di tale regime, la cui durata è a tempo indeterminato, salvo il verificarsi delle cause di decadenza e rinuncia previste, devono presentare domanda, redatta su apposito modello (disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it), all'ufficio delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruirne. L'opzione è valida per almeno un periodo d'imposta con rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione.

Adempimenti contabili

I soggetti ammessi al regime agevolato sono obbligati:
• a conservare i documenti ricevuti ed emessi;
• a presentare la dichiarazione dei redditi;
• se prescritto, a fatturare e certificare i corrispettivi.
Le semplificazioni consistono, invece, nell'esonero da numerosi adempimenti contabili, quali: la registrazione e la tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, le liquidazioni e i versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva (l'imposta va versata in sede annuale).
Inoltre, i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. Per conoscere le caratteristiche e le regole del particolare servizio d'assistenza si rinvia al Capitolo VIII.
Come si determina il reddito
Il reddito imponibile si ottiene dalla differenza tra i ricavi e/o i compensi (risultanti dal programma Ge.Ri.Co., cioè il software di calcolo degli studi di settore) e i costi e le spese determinati secondo le regole previste per l'attività d'impresa in contabilità semplificata.
Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15% dello stesso.

DA RICORDARE

Le somme ricevute dai contribuenti che hanno scelto il regime sostitutivo per le attività marginali non sono soggette a ritenuta d'acconto. Pertanto, chi le ha pagate (sostituto d'imposta) non deve operare alcuna trattenuta. Per evitare che questo avvenga, i contribuenti interessati devono consegnare ai loro committenti una dichiarazione dalla qualerisulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che, perciò, non deve essere eseguita la ritenuta d'acconto.

REGIME FORFETARIO

La legge n. 662/96 ha introdotto un particolare regime di contabilità semplificata e di determinazione forfetaria dell'Iva e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Il regime forfetario, salvo che non si scelga il regime ordinario o semplificato, è obbligatorio per le ditte individuali che, nell'anno solare precedente, presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
• volume d'affari non superiore a 10.329,14 euro, ragguagliato ad anno, compresi i corrispettivi e i compensi non rilevanti ai fini dell'Iva;
• costo complessivo dei beni strumentali (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 10.329,14 euro;
• non hanno compiuto alcuna cessione all'esportazione;
• non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) per importi complessivi superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali).

Adempimenti contabili

Per i contribuenti in regime forfetario sono previsti i seguenti adempimenti (semplificati):
• emissione (solo su richiesta del cliente) e conservazione delle fatture o, se ne è previsto l'obbligo, emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
• obbligo di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria, senza che la stessa debba essere annotata sul registro Iva acquisti (che, quindi, non è obbligatorio);
• annotazione, entro il 15 del mese successivo, dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni imponibili Iva effettuate in ciascun mese; la registrazione si esegue nei registri delle fatture o dei corrispettivi ovvero in apposito prospetto, che li sostituisce, conforme al modello approvato con D.M. 12 febbraio 1997.

Come si determina il reddito

Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile si determina forfetariamente e in relazione all'attività prevalente, applicando, sul volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini Iva, una percentuale pari al:
• 75%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
• 61% per le imprese esercenti altre attività;
• 78% per gli artisti e professionisti.
Per quanto riguarda l'Iva, invece, l'imposta è determinata forfetariamente, sull'attività prevalente, applicando, sull'imposta corrispondente alle operazioni imponibili, una percentuale pari al:
• 73%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
• 60% per le imprese esercenti altre attività;
• 84% per gli artisti e professionisti.

REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Si tratta del regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 388/2000 (la legge Finanziaria per il 2001) e rivolto alle ditte individuali e imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale.
Esso prevede, principalmente, una tassazione ridotta che si realizza attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito prodotto.
A tale regime fiscale è stato dedicato un apposito capitolo (Cap. VII) della presente guida, cui si rinvia per conoscere maggiori dettagli.

 
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